Art. 11
In vigore dal 23 giu 1906
La Giunta di vigilanza ha le seguenti attribuzioni:
a) provvede alla gestione amministrativa ed invigila l'andamento della scuola;
b) compila il bilancio preventivo e lo trasmette al Ministero di agricoltura, industria e commercio, per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio;
c) compila il conto consuntivo, che verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero, insieme coi documenti giustificativi, appena chiuso l'esercizio finanziario;
Il detto bilancio sarà a cura della Giunta comunicato agli altri enti contribuenti, dopo l'approvazione ministeriale;
d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigila, sotto la sua responsabilità, che non siano superati - senza preventiva approvazione ministeriale - gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo;
e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola;
f) dà parere al Ministero su tutti i provvedimenti riguardanti le disposizioni regolamentari, i programmi, i ruoli del personale;
g) propone premi e onorificenze agli insegnanti ed al personale insegnante più meritevole o censure e punizioni a quelli che mancano ai propri doveri;
h) vigila sulla buona conservazione del materiale scientifico e non scientifico della scuola, curando che gli inventari siano regolarmente tenuti;
i) presenta alla fine di ogni anno scolastico al Ministero ed agli altri enti che contribuiscono al mantenimento della scuola una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola stessa;
k) esercita le funzioni di patronato per il collocamento degli alunni licenziati;
l) promuove da pubbliche amministrazioni, da sodalizi e da privati la concessione di sussidi e di materiale didattico a favore della scuola, come pure la fondazione di borse di studio e di perfezionamento;
m) adempie a tutte le altre funzioni contemplate dal presente decreto ed a quelle altre cui fosse chiamata dal ministro.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-04-19;152#art-11