Art. 14
In vigore dal 23 giu 1906
Il direttore, gli insegnanti, i capi officina e di laboratorio saranno scelti in seguito a pubblico concorso aperto dal ministro di agricoltura, industria e commercio.
Il direttore potrà essere scelto dal ministro fra il personale insegnante.
Uno dei componenti delle Commissioni giudicatrici dei concorsi sarà scelto dalla Giunta municipale di Napoli.
Il direttore, come pure gli insegnanti ed i capi officina e di laboratorio, scelti in seguito a concorso, saranno nominati reggenti in via di esperimento per due anni; i medesimi saranno promossi a titolari, se nel detto periodo di tempo avranno fatto buona prova.
Per le vacanze che si verificassero in corso d'anno scolastico, il Ministero provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei.
Per gli insegnamenti determinati dalla tabella come aventi carattere speciale o complementare, il Ministero potrà derogare alla regola del concorso e provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano i titoli legali di abilitazione, ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado e che abbiano inoltre data buona prova nel loro insegnamento.
Il personale amministrativo sarà pure nominato dal ministro predetto, sopra proposta della Giunta di vigilanza.
La nomina dei reggenti, degli incaricati, dei capi officina e di laboratorio e del personale amministrativo sarà fatta con decreto Ministeriale, la promozione a titolare del direttore e dei professori con decreto Reale.
Il personale di servizio sarà nominato dalla Giunta di vigilanza, coll'approvazione del Ministero.
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