Art. 13
In vigore dal 23 giu 1906
Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola, delle officine e dei laboratori, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere della Giunta di vigilanza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-04-19;152#art-13