Art. 12
In vigore dal 23 giu 1906
La direzione didattica e disciplinare della scuola spetta al direttore di essa, che per queste funzioni corrisponde direttamente col Ministero.
Saranno sottoposti all'approvazione del Ministero, col parere della Giunta di vigilanza, la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, i programmi d'insegnamento, il calendario scolastico, gli orari ed i libri di testo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-04-19;152#art-12