Art. 6
In vigore dal 23 giu 1906
Per l'ammissione al corso inferiore occorre avere l'età di 12 anni compiuti ed aver conseguito il diploma di maturità o di licenza elementare, in conformità del regolamento per gli esami nelle scuole medie ed elementari approvato con R. decreto 13 ottobre 1904.
Al 1° anno di corso medio - oltre ai licenziati dal corso inferiore - sono ammessi gli alunni licenziati dalle scuole d'arti e mestieri, dalla scuola tecnica e dal ginnasio. Questi ultimi però dovranno superare un esame di disegno secondo il programma della scuola tecnica.
Per passare da una classe all'altra tanto del corso inferiore quanto del corso medio è obbligatorio l'esame di promozione.
Storico versioni
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