Art. 3
In vigore dal 23 giu 1906
La scuola ha lo scopo di formare abili operai per le industrie meccaniche, chimiche, elettrotecniche, e di prepararli altresì a diventare capi officina e capi fabbrica.
Per le esercitazioni pratiche degli allievi, per gli esperimenti, i saggi, le ricerche, che possono essere fatte anche per richiesta di privati industriali, la scuola è fornita:
a) di un'officina divisa nei sei reparti seguenti: per falegnami e modellisti, per fonditori, per fucinatori, per tornitori, per congegnatori, per elettricisti;
b) di un laboratorio di chimica.
La scuola ha pure un gabinetto di fisica, un museo di modelli e di apparati relativi alla meccanica ed alla tecnologia, un archivio di disegni ed una biblioteca con sezione speciale per gli allievi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-04-19;152#art-3