Art. 5
In vigore dal 23 giu 1906
Il Ministero potrà istituire nuovi insegnamenti e nuove officine, sentito il parere della Giunta di vigilanza e del Collegio dei professori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-04-19;152#art-5