Art. 2
In vigore dal 23 giu 1906
La scuola dipende dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Alle spese del suo mantenimento concorrono:
il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 28,000;
la provincia di Napoli, L. 6500;
il comune di Napoli, L. 32,000;
la Camera di commercio di Napoli, L. 2500.
Il comune di Napoli fornisce inoltre gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede, con modalità da concordarsi alla relativa manutenzione, alla illuminazione, alla fornitura dell'acqua ed al materiale non scolastico.
Concorrono altresì al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche, e delle officine ed i contributi eventuali di altri enti e di privati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-04-19;152#art-2