Art. 20

In vigore dal 23 giu 1906
La misura delle tasse scolastiche e la esenzione dalle medesime saranno stabilite dal regolamento di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1906-04-19;152#art-20

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo