Art. 22
In vigore dal 23 giu 1906
Con un regolamento da approvarsi dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentita la Giunta di vigilanza, saranno stabilite le norme per l'ammissione degli alunni, per le tasse scolastiche, per gli esami di promozione e di licenza; gli obblighi degli alunni e del personale della scuola; le punizioni disciplinari; le norme per la gestione delle officine e dei laboratori, per il riparto degli utili di quelle e di questi; e tutte le altre disposizioni per assicurare il regolare funzionamento della scuola.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-04-19;152#art-22