Art. 26
In vigore dal 23 giu 1906
Il personale della scuola attualmente in servizio e compreso in apposita tabella, da approvarsi con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, sarà confermato nel grado, nell'ufficio e nello stipendio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 aprile 1906.
VITTORIO EMANUELE.
E. PANTANO.
Visto, Il guardasigilli: E. SACCHI.
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