Art. 24

In vigore dal 23 giu 1906
Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente, si provvederà alla destinazione di quanto appartiene alla scuola soppressa, a vantaggio di altro istituto scolastico di indole affine, previo accordo col municipio di Napoli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-04-19;152#art-24

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