Statuto
Art. 15
In vigore dal 7 feb 1906
I redditi della Scuola debbono essere, appena riscossi, depositati presso un solido Istituto di credito locale, all'uopo designato dal Consiglio direttivo, il quale Istituto farà il servizio di cassa della scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-09-22;419#art-s-15