Statuto
Art. 14
In vigore dal 7 feb 1906
Gli insegnanti esercitano gli uffici rispettivamente loro assegnati sotto la vigilanza del direttore.
Essi si riuniscono almeno una volta al mese per intendersi sullo svolgimento dei programmi di insegnamento.
Il Collegio degl'insegnanti sarà presieduto dal direttore o da chi ne fa le veci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-09-22;419#art-s-14