Statuto
Art. 11
In vigore dal 7 feb 1906
Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola e dei laboratori, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica proposta dal Consiglio direttivo ed approvata dal ministro di agricoltura, industria e commercio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-09-22;419#art-s-11