Statuto

Art. 11

In vigore dal 7 feb 1906
Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola e dei laboratori, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica proposta dal Consiglio direttivo ed approvata dal ministro di agricoltura, industria e commercio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-09-22;419#art-s-11

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