Statuto

Art. 12

In vigore dal 7 feb 1906
Il direttore, gli insegnanti ed i capi dei laboratori saranno nominati dal ministro di agricoltura, industria e commercio, in seguito a pubblico concorso da lui aperto. Può, però, il direttore essere scelto dal ministro fra il personale insegnante ovvero fra persone aventi i titoli ed i requisiti necessari. Il personale amministrativo e di servizio è nominato dal ministro predetto sopra proposta del Consiglio direttivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-09-22;419#art-s-12

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