Statuto

Art. 10

In vigore dal 7 feb 1906
Il Consiglio direttivo ha le seguenti attribuzioni: a) provvede al regolare andamento amministrativo e disciplinare della scuola; b) compila il bilancio preventivo della scuola e lo trasmette al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, per la sua approvazione, almeno un mese prima che entri in esercizio; c) compila il conto consuntivo che verrà trasmesso, per l'approvazione, al Ministero predetto, insieme ai documenti giustificativi, non oltre due mesi dopo la chiusura dell'esercizio d) ordina le spese entro i limiti del bilancio approvato dal Ministero e vigila, sotto la sua responsabilità, che non siano superati gli stanziamenti di ogni capitolo del bilancio preventivo; e) fa al Ministero le proposte opportune per il miglioramento e l'incremento della scuola; f) presenta alla fine di ogni anno scolastico a tutti gli enti che contribuiscono al mantenimento della scuola una particolareggiata relazione sull'andamento della scuola stessa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-09-22;419#art-s-10

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