Statuto
Art. 5
In vigore dal 7 feb 1906
Per essere ammessi ai corsi della scuola gli alunni devono aver compiuto 12 anni di età e presentare il certificato di proscioglimento dall'istruzione elementare.
Le domande di ammissione saranno presentate al direttore della scuola unitamente ai documenti indicati nel regolamento di cui all' del presente statuto.
Gli alunni potranno essere sottoposti, con l'approvazione del Ministero, al pagamento di una tassa annuale, che in ogni caso non potrà superare le lire dieci per ogni alunno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-09-22;419#art-s-5