Statuto
Art. 4
In vigore dal 7 feb 1906
Il corso della scuola si compie in quattro anni. I due primi, preparatori, sono comuni a tutti gli alunni. Nel terzo e nel quarto anno gli insegnamenti saranno specializzati e gli allievi distribuiti in sezioni secondo l'arte loro.
Quando nei laboratori vi sono posti disponibili potranno esservi ammessi per un corso complementare di disegno e di modellazione applicata alle industrie artistiche, quei giovani che hanno compiuto il corso della scuola o che abbiano sufficiente preparazione.
Le lezioni sono impartite nelle ore serali; le esercitazioni di laboratorio sono diurne e serali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-09-22;419#art-s-4