Statuto
Art. 2
In vigore dal 7 feb 1906
Alle spese di mantenimento annuo della scuola concorrono:
1° il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 500;
2° il comune di Velletri con L. 2980.
Il comune di Velletri provvede inoltro gratuitamente il locale in cui ha sode la scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-09-22;419#art-s-2