Statuto
Art. 19
In vigore dal 7 feb 1906
Tale rendita è destinata esclusivamente a costituire un premio perpetuo indivisibile da assegnarsi ogni anno, nei modi e sotto le condizioni che saranno stabilite dal regolamento di cui all', al più meritevole fra gli alunni licenziati dalla scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-09-22;419#art-s-19