Statuto

Art. 21

In vigore dal 7 feb 1906
È in facoltà del ministro di agricoltura, industria e commercio di derogare alle norme stabilite dall' rispetto al personale attualmente in servizio. Visto, d'ordine di Sua Maestà: Il ministro d'agricoltura, industria e commercio RAVA.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-09-22;419#art-s-21

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