Statuto
Art. 21
In vigore dal 7 feb 1906
È in facoltà del ministro di agricoltura, industria e commercio di derogare alle norme stabilite dall' rispetto al personale attualmente in servizio.
Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
RAVA.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-09-22;419#art-s-21