Statuto›Capo IV
Art. 16
In vigore dal 22 mar 1903
Ogni membro dell'amministrazione può fare quelle proposte che crederà utili. Esse non possono essere discusse che nella prossima adunanza, salvo il caso d'urgenza riconosciuto dall'amministrazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-10-23;484#art-s-16