Statuto›Capo IV
Art. 13
In vigore dal 22 mar 1903
L'amministrazione si raduna sempre quando lo richieda l'interesse della scuola, dietro invito del presidente, o sulla domanda, al medesimo fatta da due membri, o per ordine dell'autorità governativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-10-23;484#art-s-13