Statuto›Capo III
Art. 11
In vigore dal 22 mar 1903
Il presidente dell'amministrazione ha la direzione generale di tutto ciò che riguarda la gestione economica e l'andamento dell'istituto e l'istruzione e l'educazione dei fanciulli;
Convoca l'amministrazione, ne presiede e dirige le adunanze, e cura l'eseguimento delle deliberazioni prese.
Rappresenta sì in giudizio che fuori, l'ente morale della scuola.
Stipula per conto di essa, i contratti regolarmente deliberati.
Prende le altre misure conservatrici riferendone tosto all'amministrazione.
Provvede all'osservanza delle leggi e regolamenti governativi e di quelli speciali dell'ente morale, alla esecuzione degli ordini delle autorità superiori, al pagamento delle spese stanziate in bilancio coll'emissione e la firma dei mandati relativi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-10-23;484#art-s-11