StatutoCapo III

Art. 6

In vigore dal 22 mar 1903
I membri effettivi dell'amministrazione, i supplenti, il presidente ed il sovrintendente, durano in carica quattro anni e son tutti rieleggibili. Dei membri effettivi, si rinnova annualmente uno, designato nei primi tre anni dalla sorte, ed in seguito dall'anzianità. Dei supplenti si rinnova, così, uno ogni due anni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-10-23;484#art-s-6

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