Statuto›Capo II
Art. 4
In vigore dal 22 mar 1903
Sono ammessi alla scuola, i fanciulli dimoranti nel territorio della frazione Riabella, purchè abbiano i requisiti prescritti dalle leggi e dai regolamenti sulla pubblica istruzione, per le scuole elementari e per gli asili d'infanzia, ed in base al regolamento speciale dell'ente morale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-10-23;484#art-s-4