StatutoCapo III

Art. 7

In vigore dal 22 mar 1903
La nomina degli amministratori avrà luogo negli ultimi giorni di dicembre o nei primi di gennaio. Gli eletti entrano in carica il primo giorno del successivo febbraio e rimangono fino a tanto che siano surrogati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-10-23;484#art-s-7

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