Statuto›Capo III
Art. 7
7 / 23In vigore dal 22 mar 1903
La nomina degli amministratori avrà luogo negli ultimi giorni di dicembre o nei primi di gennaio.
Gli eletti entrano in carica il primo giorno del successivo febbraio e rimangono fino a tanto che siano surrogati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-10-23;484#art-s-7