StatutoCapo IV

Art. 15

In vigore dal 22 mar 1903
Le adunanze sono valide quando intervengono tre membri, compreso il presidente o chi ne fa le veci. Le votazioni si fanno per alzata e seduta od a suffragio segreto. Quelle concernenti persone, devono essere sempre fatte in quest'ultima maniera. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti: a parità di voti, la proposta s'intende respinta.
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