Statuto›Capo IV
Art. 15
In vigore dal 22 mar 1903
Le adunanze sono valide quando intervengono tre membri, compreso il presidente o chi ne fa le veci.
Le votazioni si fanno per alzata e seduta od a suffragio segreto.
Quelle concernenti persone, devono essere sempre fatte in quest'ultima maniera. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti: a parità di voti, la proposta s'intende respinta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-10-23;484#art-s-15