Statuto›Capo IV
Art. 19
In vigore dal 22 mar 1903
I membri dell'amministrazione non potranno, sotto qualsiasi titolo percepire assegni o retribuzioni di sorta sul bilancio dell'ente morale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-10-23;484#art-s-19