StatutoCapo IV

Art. 20

In vigore dal 22 mar 1903
Saranno sottoposte all'approvazione del consiglio provinciale scolastico, le deliberazioni sugli oggetti di cui si parla ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, dell'°.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-10-23;484#art-s-20

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