Regolamento
Art. 86
In vigore dal 1 ott 1902
Le stadere che hanno più aste o leve possono anche essere a sospensione inferiore. Si chiamano anche a bilico od a ponte bilico secondo che sono portatili o fisse.
Per questo stadere valgono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti per le corrispondenti bilancie a piattaforma o per le stadere, in quanto sono ad esse applicabili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-86