Regolamento
Art. 83
In vigore dal 1 ott 1902
Sul braccio minore e sul romano devono essere impresse, nel modo indicato all', le indicazioni della portata massima corrispondente all'ultima tacca segnata sull'asta, premettendo alle indicazioni stesse la parola portata o la lettera P.
Per queste indicazioni sono permesse le abbreviazioni enumerate all'.
Se il romano è separabile dall'asta, il suo peso, espresso in grammi e preceduto dalla parola romano o dalla lettera R, dovrà essere impresso tanto su di esso o sul cursore, quanto sul braccio corto della stadera. Nell' indicazione di questo peso potranno essere tralasciate le frazioni di gramma.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-83