Regolamento
Art. 84
In vigore dal 1 ott 1902
Le catene che si usano come accessori di alcune stadere per eseguire pesate speciali, quando ne sono disgiunte o possono disgiungersi, devono essere considerate come pezzi a parte del tutto indipendenti; e le stadere saranno considerate e verificate come costituenti un tutto a sè, indipendentemente dalle catene medesime, le quali, quando verranno usate, dovranno formare tara del peso indicato dalle stadere.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-84