Regolamento
Art. 89
In vigore dal 1 ott 1902
Gli strumenti metrici, che non corrispondono alle disposizioni del presente Regolamento, ma che siano stati costruiti secondo le norme di quello approvato col R. decreto del 24 marzo 1892, n. 200, saranno ancora ammessi alla verificazione prima e periodica, purchè siano presentati alla prima verificazione entro l'anno 1903.
Gli strumenti metrici e i misuratori dei gas, i quali all'atto dell'attuazione del presente Regolamento sono muniti dei bolli di verificazione prima, continueranno ad essere ammessi alle verificazioni successive.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio
BACCELLI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-89