Regolamento

Art. 86 bis

In vigore dal 12 feb 1959
Strumenti per posare automatici e semi-automatici. I diversi tipi di strumenti per pesare automatici e semi-automatici saranno ammessi alla verificazione metrica, caso per caso, sentito il parere del Comitato centrale metrico, con le norme stabilite dagli . Il provvedimento di ammissione ne definirà le caratteristiche costruttive essenziali ed indicherà le norme per la loro verificazione e legalizzazione. La denominazione dello strumento, la marca di fabbrica la ragione sociale del fabbricante, l'indicazione della portata e quella della pesata minima (nei casi in cui quest'ultima sia obbligatoria), il valore di un intervallo della scala graduata, gli estremi del provvedimento di ammissione e il numero di matricola, dovranno essere riportati in modo indelebile sui quadranti e concorreranno tutti insieme, all'identificazione dello strumento stesso. Negli strumenti che, invece di quadranti graduati, siano provvisti di indicatori automatici di altra, natura (schermi translucidi, ecc.) le iscrizioni di cui al precedente comma saranno riportate su apposita targa, la inamovibilità della quale sarà garantita da bolli. È consentito, che le scale graduate degli indicatori automatici portino, oltre l'ultima suddivisione, un massimo di cinque intervalli, non computabili nella portata dello strumento. I tratti relativi a tali intervalli, nonché quelli compresi tra lo zero e la eventuale suddivisione corrispondente alla pesata minima dovranno essere di colore diverso da quello degli altri tratti della graduazione od essere tracciati su fondo che si distingua per diverso colore. Gli involucri delle bilance automatiche e semi-automatiche da banco dovranno essere vincolati con bolli. L'organo su cui va caricata la merce sarà costituito da un piatto rimovibile sostenuto da una crociera vincolata da bolli. Esso, qualora sia metallico, dovrà essere provvisto della marca di fabbrica e dell'indicazione della portata e dovrà essere legalizzato con bolli di verificazione. L'indicazione del valore di pesata minima sarà obbligatoria per gli strumenti le cui suddivisioni non siano interiori a 5 grammi. Detto valore dovrà essere pari ad almeno venti volte quello di un intervallo della graduazione. Nelle bilance automatiche e semi-automatiche da banco non è consentita l'applicazione di masse regolatrici dell'equilibrio a zero. Le bilance automatiche e semi-automatiche a piattaforma e le bilance pensili potranno avere la massa di correzione, come è indicato dall'. Le norme per il vincolo, parziale o totale, dell'involucro, in relazione al sistema di leve, usato per il sostegno e la riduzione del carico, ed alla eventuale presenza di masse aggiuntive interne, saranno stabilite dal provvedimento di ammissione. Il sistema di leve potrà essere modificato, rispetto a quello ammesso, senza che occorra un particolare provvedimento, nel caso di strumenti destinati ad usi speciali, purchè soddisfi alle norme generali in vigore e purchè il complesso degli organi del funzionamento automatico resti inalterato. Il valore della pesata minima, nelle bilance a piattaforma e pensili, dovrà essere non inferiore a cinquanta volte quello rappresentato da un intervallo della scala graduata. Nelle bilance semi-automatiche portatili, a piattaforma, le aste ausiliarie di stadera per l'aumento della portata, dovranno essere disposte dalla parte della piattaforma. Negli strumenti il cui indicatore automatico sia di portata inferiore ai 10.000 kg, la portata delle aste ausiliarie di stadera non dovrà superare quella dell'indicatore stesso, non considerando nel computo la graduazione dell'eventuale nonio. Negli strumenti di qualsiasi portata, il valore di ogni intervallo della graduazione dell'asta, e dell'eventuale nonio, dovrà rappresentare uno dei pesi enumerati nella tabella B annessa alla legge. Detto valore, inoltre, non potrà superare quello della portata dell'indicatore automatico, nè essere inferiore a quello di un intervallo della graduazione dell'indicatore stesso. Le bilance automatiche (da banco, a piattaforma, pensili) assumono posizioni di equilibrio differenti per i diversi carichi indicati sul quadrante. Qualora, sotto un carico qualsiasi, dallo zero alla portata massima, l'indice non assuma la posizione che ad esso compete, questa dovrà ottenersi con l'aggiunta o la sottrazione di un peso non maggiore di quello rappresentato da un intervallo della graduazione. Se questa condizione non sarà soddisfatta, lo strumento non potrà essere legalizzato. La posizione normale d'uso delle bilance automatiche e semi-automatiche, portatili, da banco o a piattaforma, sarà indicata da una livella a bolla d'aria, sferica, e sarà definita, a strumento scarico, dalla corrispondenza dell'indice col tratto zero, quando la bolla è centrata. La livella dovrà essere disposta in lungo ben visibile e sarà vincolata ad una parte rigidamente connessa col supporto del giogo pendolare, ovvero negli strumenti con testata girevole, col sostegno rispetto al quale la testata stessa è libera di girare. La sensibilità della livella dovrà essere tale che, per una inclinazione della bilancia che produca nella posizione dell'indice, la variazione, rispetto allo zero, di un intervallo della graduazione, la bolla debba spostarsi dalla sua posizione centrale, di almeno un millimetro. L'inclinazione suddetta, col piatto delle merci carico di un peso pari alla portata del quadrante, non dovrà produrre una variazione superiore a quella di un intervallo, precedentemente considerata. Nelle bilance automatiche pensili la posizione normale d'uso sarà determinata dalla verticalità dell'asse mediano dello strumento, accertabile a vista. Detta condizione dovrà essere osservata anche nel caso che i ganci di applicazione del carico siano multipli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-86-bis

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