Art. 1
In vigore dal 1 ott 1902
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure in data 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);
Visto il R. decreto 24 marzo 1892, n. 200, che approva il Regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare;
Sentito il parere della Commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È approvato l'unito Regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente e che entrerà in vigore a partire dal 1° ottobre 1902.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-rd-1