Art. 2

In vigore dal 1 ott 1902
Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, il Nostro Ministro per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio approverà apposite istruzioni tecniche da sottoporsi a revisione quando ciò sia riconosciuto opportuno, sentita la Commissione superiore metrica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-rd-2

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