Art. 3

In vigore dal 1 ott 1902
È abrogato il Regolamento approvato con R. decreto in data 24 marzo 1892, n. 200; sono pure abrogati i successivi RR. decreti che lo hanno modificato e le disposizioni del Regolamento sul servizio metrico e del saggio delle monete e dei metalli preziosi, approvato con R. decreto 7 novembre 1890, 7249 (serie 3ª) che sono contrarie al presente Regolamento. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 giugno 1902. VITTORIO EMANUELE. G. ZANARDELLI. G. BACCELLI. Visto, Il Guardasigilli: COCCO-ORTU.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-rd-3

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