Art. 1

Art. 1

In vigore dal 1 ott 1902
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure in data 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª); Visto il R. decreto 24 marzo 1892, n. 200, che approva il Regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare; Sentito il parere della Commissione superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi; Sentito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro per l'Agricoltura, l'Industria ed il Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: . È approvato l'unito Regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente e che entrerà in vigore a partire dal 1° ottobre 1902.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-rd-1