Art. 86
Regolamento

Art. 86

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In vigore dal 1 ott 1902
Le stadere che hanno più aste o leve possono anche essere a sospensione inferiore. Si chiamano anche a bilico od a ponte bilico secondo che sono portatili o fisse. Per questo stadere valgono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti per le corrispondenti bilancie a piattaforma o per le stadere, in quanto sono ad esse applicabili.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-06-12;226#art-r-86