Statuto

Art. 5

In vigore dal 26 apr 1902
Per essere accolti nel collegio-convitto gli orfani devono avere compiuti gli anni sette e non aver superato gli anni quindici. Essi non potranno rimanere nell'istituto oltre il compimento dell'età maggiore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-27;81#art-s-5

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo