Statuto
Art. 2
In vigore dal 26 apr 1902
Col nome di orfani di sanitari italiani si intendono i figli minorenni legittimi o legittimati di medici, chirurgi, veterinari e farmacisti italiani defunti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-27;81#art-s-2