Art. 2
Statuto

Art. 2

2 / 32
In vigore dal 26 apr 1902
Col nome di orfani di sanitari italiani si intendono i figli minorenni legittimi o legittimati di medici, chirurgi, veterinari e farmacisti italiani defunti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-27;81#art-s-2