Statuto
Art. 3
In vigore dal 26 apr 1902
Scopo dell'istituto è quello di mantenere in convitto, educare ed istruire gratuitamente, fino ad avviarli a proficua carriera, gli orfani bisognosi dei sanitari italiani, gravati del contributo obbligatorio o volontario, di cui all' (lettere e ed f) della legge 7 luglio 1901.
Eccezionalmente potranno pure essere accettati con retta semigratuita i figli orfani dei sanitari bisognosi contribuenti, che non potessero esservi accolti per deficienza dei posti gratuiti assegnati alla rispettiva provincia a termini del primo alinea dell'articolo seguente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-27;81#art-s-3