Statuto

Art. 8

In vigore dal 26 apr 1902
Gli orfani accolti nel collegio-convitto vi percorrono le scuole elementari. Finite le scuole elementari, il consiglio, tenuto conto del desiderio della famiglia, sentito il parere del direttore o della direttrice delle sezioni del collegio convitto, farà percorrere ai giovani le scuole tecniche, il ginnasio, o li indirizzerà alle belle arti, o alla scuola d'agraria, o ad una professione, o ad un mestiere, a seconda delle diverse attitudini. I figli dei sanitari accolti nel collegio-convitto potranno percorrere, secondo le singole decisioni del consiglio, anche l'istituto tecnico, il liceo, l'istituto agrario sperimentale e l'università. Se al momento della loro ammissione o più tardi i giovani ammessi percorressero studi, ai quali riuscissero inadatti, il consiglio li indirizzerà ad altri, a cui paressero più utilmente destinati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-27;81#art-s-8

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