Statuto
Art. 9
In vigore dal 26 apr 1902
I giovani accolti nel collegio-convitto cesseranno di rimanervi:
a) per aver raggiunto la maggiore età;
b) per desiderio giustificato della madre o del tutore;
c) per migliorate condizioni finanziarie della loro famiglia;
d) per ragioni disciplinari o per incapacità assoluta di apprendere;
e) per ragioni di salute;
f) perché già avviati a proficua carriera.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-27;81#art-s-9