Art. 9
Statuto

Art. 9

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In vigore dal 26 apr 1902
I giovani accolti nel collegio-convitto cesseranno di rimanervi: a) per aver raggiunto la maggiore età; b) per desiderio giustificato della madre o del tutore; c) per migliorate condizioni finanziarie della loro famiglia; d) per ragioni disciplinari o per incapacità assoluta di apprendere; e) per ragioni di salute; f) perché già avviati a proficua carriera.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-27;81#art-s-9