Statuto
Art. 5
5 / 32In vigore dal 26 apr 1902
Per essere accolti nel collegio-convitto gli orfani devono avere compiuti gli anni sette e non aver superato gli anni quindici.
Essi non potranno rimanere nell'istituto oltre il compimento dell'età maggiore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-27;81#art-s-5